| Creative Commons:
manuale operativo un libro di Simone Aliprandi
(versione 2.0, ottobre 2010)
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![]() Version 2.0.
Ottobre 2010.
ISBN: 978-88-6222-061-3 Per favore riportate questo indirizzo www.aliprandi.org/manuale-cc ogni volta che citate questo libro o che si riportano parti di esso. E' possibile inviare commenti e suggerimenti a www.aliprandi.org/contact. ![]() "Creative Commons: manuale operativo" by Simone Aliprandi is a book licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Italia License. |
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I
N D I C E
PRESENTAZIONE DELL'AUTORE Presentazione dell'autore alla seconda versione Questa è la seconda versione del libro, dopo la prima rilsalente a circa due anni fa (ottobre 2008). Essa non riporta grandi novità a livello contenutistico (se si eccettua l'eliminazione dell'intero paragrafo sulle licenze Sampling); tuttavia ho colto l'occasione di fare alcuni aggiustamenti al testo in vista della sua editazione in versione Ebook (nel senso non di semplice PDF statico ma di apposito formato per libri digitali). Questa seconda edizione segue di pochi mesi la pubblicazoine della traduzione inglese del libro, intitolata "Creative Commons: a user guide", che fin dalle prime settimane di diffusione online sembra aver raccolto un discreto successo. Confido nel fatto che qualche volenteroso attivo nella community di utenti delle licenze CC e di sostenitori della cultura open voglia ora realizzare le traduzioni in ulteriori lingue. Simone Aliprandi - ottobre 2010 Presentazione dell'autore alla prima versione Lo spunto per questo libro specificamente dedicato al mondo Creative Commons è provenuto da questi ultimi anni di mia assidua partecipazione alle mailing list e ai dibattiti pubblici dedicati all’uso delle licenze, nei quali emergevano costantemente una serie di equivoci in cui gli utenti neofiti erano portati a cadere in modo abbastanza regolare. Di concerto con gli enti promotori di questa iniziativa editoriale (che ringrazio per l’intraprendenza e la lungimiranza dimostrata), ho pensato dunque che un manuale operativo senza fronzoli e tecnicismi potesse finalmente risolvere la situazione. Ovviamente, a coloro che si sono già avvicinati a questi argomenti attraverso la lettura delle altre mie pubblicazioni (soprattutto Teoria e pratica del copyleft, che rimane il testo più approfondito e più tecnico della mia produzione), sembrerà di fare un passo indietro, ma sono sicuro che anche costoro avranno modo con queste pagine di rinfrescare alcuni argomenti e colmare dubbi sui punti più ostici, legati all’applicazione concreta. Inoltre, la realizzazione di questo libro è stata l’occasione per tradurre finalmente in italiano interessanti testi divulgativi e materiali esplicativi finora disponibili solo in inglese sul sito di Creative Commons. Spero quindi che questa mia nuova opera serva da ulteriore incentivo all’utilizzo e allo sviluppo di modelli innovativi di distribuzione dei beni creativi, quali sono le licenze Creative Commons e tutti gli altri strumenti ad esse affini. Simone Aliprandi - ottobre 2008
PREFAZIONE di Giovanni Franco Orlando (Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Modena) La promozione della creatività giovanile e dei diversi linguaggi espressivi e comunicativi che caratterizzano l’evoluzione delle nuove generazioni rientrano sicuramente tra i compiti che anche l’Amministrazione Pubblica deve perseguire nelle proprie politiche rivolte ai giovani. Ecco perché l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena ha da alcuni anni sviluppato una serie di azioni specifiche che riguardano questi aspetti con particolare attenzione all’informatica, che riveste grande rilievo in quest’ambito. Infatti è da alcuni anni, a partire dal 2001, che è stata realizzata ed implementata nella nostra città la Rete “Net Garage”: sei strutture rivolte ai giovani, diffuse sull’intero territorio cittadino, finalizzate all’alfabetizzazione informatica e alla navigazione gratuita in internet. I riscontri positivi di questa proposta e il consolidamento della Rete “Net Garage” hanno consentito, in una fase successiva, di indirizzare il progetto anche su contenuti più tecnici puntando con una precisa scelta alle piattaforme “Open Source” e ai cosiddetti software liberi. È evidente che questa opzione, solo apparentemente tecnica, è in realtà una scelta culturale e politica che punta a privilegiare gli strumenti comunicativi che facilitano la condivisione delle idee e la libera diffusione dei contenuti creativi. Non a caso, a fianco al progetto “Open Source” sono state organizzate iniziative per l’informazione e la promozione delle licenze libere come le “Creative Commons”, applicabili alle diverse forme espressive, dalla scrittura alla grafica, dai video alla musica e altro ancora. Nell’auspicio che questo volume possa essere un ulteriore contributo allo sviluppo e alla diffusione di una “cultura open”, vi auguriamo una buona lettura. PREFAZIONE di Paolo Beni (Presidente Nazionale Arci) Promuovere i diritti umani, la pace e la giustizia sociale; favorire la crescita culturale e l’autonomia delle persone; costruire la convivenza e la coesione sociale attraverso l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile. Sono i punti cardinali del progetto dell’Arci, il filo conduttore che lega le mille attività diverse prodotte ogni giorno dalle sue associazioni di base, la rete di partecipazione popolare più ampia e diffusa nel Paese. Questa solida base di valori condivisi è ciò che consente di spiegare la complessità di un associazionismo dalle caratteristiche uniche per la sua capacità di tenere insieme esperienze tanto diverse, dalle tombole alle battaglie per i diritti civili, dai tornei di briscola alla cooperazione internazionale, dalle feste popolari alla sperimentazione culturale e alle nuove tecnologie. Un fenomeno associativo dalle tradizioni centenarie, che affonda le sue radici nelle prime esperienze mutualistiche del movimento operaio. Negli anni ’50 del secolo scorso, gli obbiettivi dei fondatori dell’Arci erano la conquista del diritto al tempo libero come spazio di rigenerazione umana, crescita individuale e collettiva dei cittadini, e la battaglia per il diritto alla cultura popolare come strumento di emancipazione dei lavoratori. Quelle idee hanno attraversato mezzo secolo di storia italiana coinvolgendo generazioni diverse, intellettuali e gente comune, intrecciandosi col cammino dell’educazione popolare, della sperimentazione d’avanguardia, della diffusione della cultura di massa, delle battaglie per i consumi culturali alla portata di tutti, con un’azione costante di proposta e di stimolo nei confronti delle politiche pubbliche. Oggi, in un contesto profondamente cambiato, caratterizzato dalla globalizzazione economica e culturale, il nostro obbiettivo di fondo non è poi così diverso. In un’epoca in cui la legge del massimo profitto rischia di diventare l’unica bussola delle relazioni umane e sociali, la battaglia per il diritto alla cultura è ancora una chiave decisiva dello sviluppo umano. La società della comunicazione, insieme all’inedita quantità di informazioni che produce, genera anche parcellizzazione dei saperi, difficoltà a rielaborare le informazioni in sapere critico, in crescita collettiva e senso comune. Sono gli strumenti della conoscenza, il confronto e il dialogo che possono aiutarci a conquistare autonomia di pensiero e libertà di scelta. È dall’accesso ai saperi che passa l’alternativa fra una società di sudditi o di cittadini liberi. Le nuove tecnologie ci offrono straordinarie opportunità per allargare l’accesso ai diritti culturali, e al tempo stesso comportano il rischio di un aumento del divario culturale. L’Arci ha iniziato a riflettere su questi temi nel 2005 con un seminario dal tema emblematico “promuovere cultura, fare società”. Ci siamo posti l’obiettivo di capire cosa significhi, per una associazione autenticamente popolare, fare cultura nel terzo millennio, imparare ad usare anche gli strumenti dell’innovazione tecnologica al servizio della crescita culturale diffusa. Questo è il senso della scommessa che abbiamo voluto fare: tenere insieme le bocciofile e Linux. Con questa ambizione abbiamo intrapreso un’altra tappa del cammino che ci vede da sempre impegnati a far da ponte tra culture ed esperienze sociali, tenendo ferma la bussola sulla reale esigibilità di vecchi e nuovi diritti. Non avrebbe avuto senso limitarci a discutere di brevetti e opere dell’ingegno all’interno del nodo wto trips-gats senza provare a mettere in pratica quelle elaborazioni nelle nostre attività quotidiane di promozione culturale. Il movimento nato per affermare l’uso democratico delle nuove tecnologie ci ha offerto l’occasione di utilizzare il varco tra i software proprietari e quelli liberi per avviare una riflessione sui possibili servizi da offrire alle nostre esperienze di base e all’esterno dell’associazione; ci ha fatto incontrare nuove forme di militanza nell’associazionismo della promozione culturale, stringere nuove e proficue collaborazioni. La realizzazione dei volumi su Linux Ubuntu e sulle licenze Creative Commons è un primo significativo risultato. Queste pubblicazioni nascono infatti dal lavoro comune dell’Arci con un ente locale, il Comune di Modena, e un editore, Stampa Alternativa: un modello inedito di cooperazione fra soggetti diversi destinato a produrre molti buoni frutti. Siamo convinti che questi volumi rappresentino, oltre a un utile strumento di servizio, un’esperienza significativa nella ricerca delle possibili alternative al sistema delle grandi corporation e degli enti di tutela del diritto d’autore che stentano a trovare la propria ragion d’essere al di fuori della logica del mercato. Nella relazione e nel lavoro comune fra associazioni, istituzioni e operatori culturali possono crescere spazi e opportunità per affermare una nuova etica dei consumi culturali. PREFAZIONE dei responsabili del progetto (Giovanni Finali per l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena e Walter Martinelli per le Biblioteche del Comune di Modena) Ubuntu per tutti e Creative Commons: manuale operativo (Stampa Alternativa 2008), la cui pubblicazione è stata promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena, fanno parte di un progetto più ampio per l’informazione, la promozione e la diffusione del software libero e della libera circolazione di idee e contenuti creativi. Sulla preesistente rete Net Garage, sei spazi che dal 2001 consentono la navigazione internet gratuita ai giovani, si innesta nel 2006 la scelta dell’utilizzo di Ubuntu Linux come sistema operativo, avviando la promozione del software open source con corsi, incontri, meeting, concorsi, etc. Il progetto si avvale della collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Associazione Conoscerelinux, con le quali l’Assessorato partecipa all’organizzazione del Linux day fin dal 2006. Fra gli ultimi strumenti di informazione e promozione realizzati dalla Rete Net Garage/Net Open Source, figura la distribuzione di un open-CD/DVD, la cui terza edizione, presentata al Linux Day 2008, contiene, oltre a una selezione di software libero, una serie di video lezioni sull’installazione di Ubuntu Linux (a cura di Riccardo Cavalieri) e sulle licenze libere (a cura di Simone Aliprandi), consultabili dal sito www.comune.modena.it/netgarage, prodotte dal Comune di Modena e realizzate da Pongo film. Del medesimo progetto fanno parte le iniziative legate alla condivisione delle idee e alla diffusione dei contenuti creativi. Con il ciclo di incontri Scritture Metropolitane (www.comune.modena.it/biblioteche/holden/scritmet.htm) e con il concorso Holden (www.comune.modena.it/biblioteche/holden/concorso.htm) le Biblioteche e le Politiche Giovanili del Comune di Modena si occupano da anni di creatività, di comunicazione e di nuove tecnologie. Se il concorso (giunto nel 2008 alla 7ª edizione) ha offerto uno spazio espressivo attraverso le diverse sezioni di prosa, poesia e grafica, Scritture Metropolitane ha affrontato, tra gli altri, i temi legati alle licenze libere e al diritto d’autore, oltre a proporne un canale di diffusione con l’omonima collana di e-book edita dalle Biblioteche comunali (www.comune.modena.it/biblioteche/holden/ebook.htm) e rilasciata sotto licenza Creative Commons. CAPITOLO UNO INTRODUZIONE 1. Premesse
Alla
fine degli anni Novanta il mondo della produzione artisticoculturale
(sia essa editoriale, musicale, cinematografica, multimediale) si è
trovato a dover fare i conti con il fenomeno socialmente ed
economicamente più innovativo dai tempi della rivoluzione industriale:
cioè l’avvento della tecnologia digitale di massa e
dell’interconnessione telematica su scala globale. Se fino a quel momento il modello di copyright, nato appunto in Inghilterra nel 1700, in seno alla rivoluzione industriale, e affermatosi nei due secoli successivi in gran parte dei paesi industrializzati, era passato indenne attraverso tutte le precedenti ondate di innovazione tecnologica, l’impatto di quest’ultimo fenomeno è stato più destabilizzante. Si iniziò infatti a non considerare più l’opera creativa (che poi è il vero oggetto della tutela del diritto d’autore) come un tutt’uno con il supporto fisico su cui essa viene resa fruibile. Un romanzo non doveva più necessariamente essere stampato sulle pagine di un libro per essere letto, poiché c’era la possibilità di veicolarlo in vari formati e attraverso vari canali grazie alle tecnologie digitali e telematiche; e parimenti un brano musicale non aveva più bisogno di essere inciso su vinile o su CD, né un film necessitava della relativa cassetta VHS o di un disco DVD. Nello stesso periodo, parallelamente alla diffusione di massa delle tecnologie digitali e della comunicazione telematica, si è avuta l’affermazione di un altro fenomeno culturale e sociale fra i più interessanti degli ultimi decenni: cioè quello del software libero e opensource (anche individuato con l’acronimo FLOSS[1]) e quello strettamente connesso dell’avvento del modello copyleft. Fu proprio in ambito informatico, e in realtà già dalla metà degli anni Ottanta, che il modello di copyright tradizionale (basato sul concetto di “tutti i diritti riservati”) era stato effettivamente messo in discussione, fino ad arrivare a trovare un modello alternativo di gestione dei diritti d’autore, attuato attraverso l’applicazione di innovative licenze d’uso[2]. Tale nuovo modello era dunque già arrivato a un certo livello di maturità in ambito informatico e aveva già visto alcune interessanti sperimentazioni in altri ambiti della produzione creativa: infatti fra la fine degli anni novanta e l’inizio del nuovo millennio erano stati attivati alcuni progetti pilota che proponevano licenze appositamente pensate per le opere testuali, musicali e artistiche in generale[3]. È in questa nuova onda di sperimentazione che si innesta lo spunto del progetto Creative Commons, il quale si è fin da subito posto come qualcosa di più strutturato e più lungimirante rispetto ai progetti fino a quel momento comparsi. ______________________ 1- Acronimo ormai abbastanza diffuso che sta per Free Libre and Open Source Software. 2- Per una più approfondita ricostruzione storica dell’affermazione del modello copyleft si legga ALIPRANDI, Copyleft & opencontent. L’altra faccia del copyright, PrimaOra, 2005, disponibile alla pagina web www.copyleft-italia.it/libro. 3- Ci si riferisce a licenze come la Open publication license (diffusa nel 1998 ad opere dell’Open Content Project), la Free documentation license (diffusa nel 2000 ad opera del progetto GNU), le licenze per opere musicali Free music public license (rilasciata solo in una versione provvisoria) e Open music license (nelle tre versioni Green, Yellow, Red). 2. Che cos'è Creative Commons Quando diciamo genericamente “Creative Commons” ci riferiamo contemporaneamente ad un progetto di carattere divulgativo e all’ente non-profit che vi sta alle spalle. a. Il progetto Creative Commons
Il
progetto, nato dall’iniziativa di alcuni giuristi della Stanford
University della California, è attualmente qualcosa di molto
articolato, localizzato ormai in quasi una cinquantina di Paesi del
mondo e sostenuto da illustri intellettuali di varie provenienze. A
esso inoltre fanno capo altri sotto-progetti tematici di straordinario
valore e lungimiranza culturale.Obbiettivo primario del progetto è dunque promuovere un dibattito a livello globale sui nuovi paradigmi di gestione del diritto d’autore e diffondere strumenti giuridici e tecnologici (come le licenze e tutti i servizi a esse connesse) che permettano l’affermazione di un modello “alcuni diritti riservati” nella distribuzione di prodotti culturali. b. La Creative Commons Corporation
I
promotori e sostenitori del progetto pensarono fin da subito di
organizzarsi in ente non-profit a cui ricondurre le attività
divulgative legate al progetto e così da poter raccogliere fondi a ciò
destinati.Dal punto di vista giuridico la Creative Commons Corporation è una 501(c)(3) tax-exempt charitable corporation, una particolare forma di associazione a carattere non lucrativo prevista dal diritto statunitense e assimilabile in linea di massima alla nostra ONLUS[4]. Al di là della Creative Commons Corporation statunitense non esistono attualmente altri enti associativi ad essa collegati. I progetti di localizzazione a livello internazionale delle licenze e degli altri strumenti rientranti nel progetto Creative Commons vengono monitorati solitamente da realtà informali denominate “gruppi di lavoro”; questi fanno capo direttamente ai coordinatori di Creative Commons Corporation e si appoggiano a entità preesistenti come istituti universitari e centri di ricerca che prendono la denominazione di Affiliate Insitutions. ______________________ 4- Maggiori informazioni alla pagine web http://creativecommons.org/about/. c. Lo spirito del progetto
Alla pagina http://creativecommons.org/about/
si trova un breve testo di presentazione del progetto Creative Commons
e dei suoi scopi, di cui si riporta una traduzione italiana.«Troppo spesso il dibattito sul controllo della creatività tende verso due estremi. Da un lato c’è una visione di totale controllo: un mondo in cui ogni singolo utilizzo di un’opera è regolamentato e in cui la formula “tutti i diritti riservati” è la norma. Dall’altro lato c’è una visione di anarchia: un mondo in cui i creatori di opere scelgono un ampio spettro di libertà ma sono lasciati in balia degli abusi. Equilibrio, compromesso e moderazione – un tempo i principi cardine di un sistema di copyright che incentivasse contemporaneamente innovazione e protezione – sono diventate specie in pericolo. Creative Commons intende lavorare per riportarli in auge. Usiamo diritti privati per creare beni pubblici: opere creative rilasciate liberamente per specifici usi. Lavoriamo per offrire agli autori gli aspetti migliori delle due visuali: protezione (grazie alle tutele offerte dal diritto d’autore) e nello stesso tempo maggiore diffusione delle opere. In poche parole, “alcuni diritti riservati”.» Questa mission è ben rappresentata in un’immagine in cui Creative Commons sta simbolicamente ad indicare una graduale sfumatura intermedia fra il modello “tutti i diritti riservati” tipico del copyright tradizionale e il modello “nessun diritto riservato” tipico del pubblico dominio integrale o di una sorta di no-copyright. ![]() d.
Una curiosità: l’origine del nome “Creative Commons”
L’economista
Garret Hardin nel 1968 pubblicò un interessante articolo intitolato
"The tragedy of the commons" (cioè “La tragedia dei beni comuni”), nel
quale esponeva la sua arguta interpretazione di quelloche è uno dei dilemmi economici-sociali più dibattuti. In estrema sintesi, secondo Hardin i beni comuni, cioè quelli che sono proprietà di nessuno, ma di cui tutti possono beneficiare, sono destinati sempre a un triste destino. Egli utilizza la metafora dei pastori che fanno pascolare il bestiame in un pascolo naturale: ogni allevatore è portato a far pascolare sempre più animali, così che ciascuno da un lato incrementa il suo giovamento e dall’altro contribuisce a consumare oltremodo le risorse disponibili; l’epilogo della tragedia è la distruzione del pascolo, che si ripercuote in un grave e irreparabile danno per tutti i pastori. Così si esprime l’articolo nel fulcro della sua riflessione: «La rovina è la destinazione verso la quale tutti gli uomini si affrettano, ciascuno perseguendo il proprio massimo interesse in una società che crede nella libertà di accesso ai beni comuni. Questa libertà porta la rovina a tutti quanti.»[5] I teorici di Creative Commons, e primo fra tutti Lawrence Lessig[6], sostengono invece che, nel caso di beni come i prodotti della creatività e dell’ingegno umano, questo problema non sussiste poiché ogni creazione aumenta il suo valore sociale quante più sono le persone che ne possono beneficiare; e tra l’altro non sono soggette a deperimento e nemmeno a una naturale scarsità, poiché la creatività umana non ha limiti. Dunque si può legittimamente parlare di una “comedy of the commons”, dove però i beni comuni in questione sono beni comuni creativi, appunto dei “creative commons”. ______________________ 5- Breve estratto della versione italiana disponibile alla pagina web www.oilcrash.com/italia/tragedy.htm. 6- Fra le sue opere (tutte interessanti e pertinenti) si legga principalmente LESSIG, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l’estremismo della proprietà intellettuale, disponibile online alla pagina www.copyleft-italia.it/pubblicazioni 3. Che cosa non è Creative Commons Sono molti gli equivoci che si sono creati sul ruolo e la qualificazione di Creative Commons. È dunque il caso di sfatare fin da subito i più diffusi e pericolosi. a. Non è un ente pubblico con compiti istituzionali
Creative
Commons Corporation, in quanto associazione di diritto privato, non ha
alcun ruolo istituzionale in nessuno degli Stati in cui è attivo il
relativo progetto. Ciò non toglie che alcuni esponenti della comunità
di collaboratori (e in certi casi anche alcuni membri del board)
abbiano avuto occasione di interfacciarsi con le istituzioni pubbliche
di alcuni Stati allo scopo di svolgere opera di sensibilizzazione in
materia di nuove problematiche per il diritto d’autore. Ma questo
sempre e solo in un’ottica di dibattito culturale e scientifico e non
con una connotazione di tipo politico.b. Non è un ente di gestione di diritti d’autore alternativo alla SIAE
Uno
degli equivoci più diffusi e anche più fuorvianti consiste nel
confondere Creative Commons con una versione alternativa di un ente di
gestione dei diritti d’autore (le cosiddette collecting societies)
presenti in ogni Stato e che hanno tutt’altra funzione.In Italia, dove la SIAE gode di una situazione di fatto monopolistica, molti artisti, nel momento in cui si è iniziato a far conoscere il fenomeno Creative Commons, hanno pensato di essere di fronte finalmente a un altro ente di gestione (magari più equo e democratico, meno burocratizzato e standardizzato) a cui appoggiarsi. Niente di più falso. Enti come la SIAE e Creative Commons si muovono su due piani diversi; e tra l’altro, con l’attuale legislazione, in Italia non sarebbe nemmeno possibile la creazione di un altro ente che svolga le sue stesse funzioni (a causa della discussa esclusiva attribuita alla SIAE dall’art. 180 della Legge 633/41 sul diritto d’autore). In più – è questo il punto più problematico – con l’attuale regolamento della SIAE in molti casi l’utilizzo di licenze di libera distribuzione risulta incompatibile con il mandato attribuito alla SIAE per la gestione dei diritti sulle proprie opere. Ciò non toglie che un giorno entrambi i modelli di gestione possano convivere senza particolari problemi; ma questo richiederà un’opera di rivisitazione dei meccanismi di base della SIAE e in generale delle altre collecting societies.[7] ______________________ 7- Si veda a tal proposito l’esempio delle collecting societies olandesi che nel 2007 hanno avviato un interessante progetto pilota in questa direzione. Maggiori dettagli sull’articolo “Il progetto pilota di Buma/Stemra e Creative Commons Olanda” a firma di Lorenzo De Tomasi e disponibile alla pagina web http://isotype.org/activities/liberius/bumastemra_creativecommons_nl_pilot/. c. Non è un servizio di consulenza legale
Né
Creative Commons in quanto ente, né le community a esso connesse sono
(e nemmeno potrebbero essere) un servizio di consulenza e assistenza
legale. D’altro canto Creative Commons non ha alcun ruolo di
intermediazione e, di conseguenza, non può nemmeno avere alcuna
responsabilità sugli effetti derivanti dall’utilizzo della licenza. A
scanso di equivoci, ciò è precisato in un chiaro preambolo, posto
all’inizio di ogni licenza[8] e il cui testo è il seguente:«Creative Commons non è uno studio legale e non fornisce servizi di consulenza legale. La distribuzione di questo modello di contratto di licenza non instaura un rapporto avvocatocliente. Creative Commons fornisce informazioni da considerarsi “così come sono”. Creative Commons non presta alcuna garanzia per le informazioni fornite e si esime da ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso delle stesse.» ______________________ 8- Ci si riferisce alla versione “Legal code”. d. Non è un “movimento”
Molti
osservatori hanno fatto notare che parlare di “movimento Creative
Commons”, come spesso si sente fare, è improprio. Creative Commons non
ha mai voluto porsi come un movimento culturale nel senso più comune
del termine; tuttavia non si può negare che, per i suoi scopi e per il
suo ambito d’azione, il progetto Creative Commons risulta sotto vari
aspetti “parte” di un più ampio movimento culturale che possiamo
definire “movimento per la cultura libera” e presenta molti punti di
contatto con il movimento dell’informatica libera (free software e open
source).4. La localizzazione delle licenze [9] Il progetto Creative Commons – come abbiamo parzialmente anticipato – si articola in un ente associativo centrale, che è titolare dei diritti di marchio, del dominio Internet “www.creativecommons.org” e dei domini a esso collegati, nonché del copyright sul materiale ufficiale pubblicato; e in una rete di Affiliate Institutions che fungono da referenti per i vari progetti nazionali Creative Commons sparsi per il resto del mondo. Tale impostazione “gerarchica”, che agli occhi di qualcuno può apparire poco calzante con la natura spontanea/comunitaria della cultura opencontent, consente però di verificare il corretto porting delle licenze e di realizzare iniziative d’informazione e sensibilizzazione in modo efficace e coordinato. Tutti i progetti nazionali Creative Commons si articolano in due sezioni: una rivolta agli aspetti giuridici relativi alla traduzione, all’adattamento e alla esplicazione delle licenze; una rivolta agli aspetti tecnico-informatici relativi a implementare soluzioni tecnologiche che sfruttino le risorse rilasciate sotto licenze CC. Si può intravedere anche una sezione (trasversale alle altre due) mirata alla sensibilizzazione e alla promozione della filosofia di CC, che si preoccupa quindi di organizzare eventi, gestire liste di discussione e forum on line, realizzare materiale divulgativo. Nel concetto di “porting delle licenze” si racchiude una traduzione delle licenze nelle varie lingue, ma anche un contestuale adattamento delle clausole ai diversi ordinamenti giuridici. Altre licenze di libera distribuzione, pur essendo diffuse anche in lingue diverse da quella originale, contengono una clausola grazie alla quale, nel caso di dubbi d’interpretazione sulla licenza, l’interprete chiamato in causa (giudice, avvocato…) deve rifarsi al testo in lingua originale, che rimane l’unico con carattere di ufficialità. Altre invece non si preoccupano tanto dell’aspetto dell’interpretazione quanto piuttosto dell’individuazione della legge applicabile, indicando espressamente che la licenza XY è disciplinata dalla legge del tale Stato. Creative Commons ha cercato di ovviare a entrambi i problemi (interpretazione e legge applicabile) cercando appunto di effettuare una vera e propria opera di “localizzazione” delle licenze, delegata alle varie Affiliate Institutions e monitorata dall’ente centrale statunitense. In tal modo, le licenze CC francesi, italiane, giapponesi etc. non sono delle mere traduzioni delle licenze in lingua inglese, ma dei documenti sostanzialmente indipendenti, ispirati e adattati al diritto d’autore dei vari Stati. In Italia tale compito è stato svolto da un gruppo di giuristi specializzati in diritto industriale e internazionale, capitanati dal prof. Marco Ricolfi. Il lavoro si è protratto fra il novembre 2003 (inaugurazione del progetto italiano Creative Commons) e il dicembre 2004, quando a Torino sono state presentate ufficialmente le licenze italiane. Come emerge dagli appunti di lavoro resi pubblici sul sito di Creative Commons Italia[10], i giuristi italiani hanno optato per un porting tendenzialmente poco invasivo: nel senso che si è cercato il più possibile di non stravolgere il testo delle licenze originali, compiendo interventi di adattamento solo ove fosse strettamente necessario per preservare il senso e gli effetti delle varie clausole. In tutti gli altri casi si è quindi scelto di fare affidamento sui principi fondamentali del diritto d’autore e del diritto internazionale, nonché sulla prudenza dell’interprete. Il progetto Creative Commons Italia (con il relativo gruppo di lavoro) attualmente fa capo al Centro NEXA su Internet e società attivo presso il Politecnico di Torino: istituzione di cui fanno parte studiosi di varia estrazione (giuristi, economisti, informatici, sociologi) accomunati dall'attività di ricerca sui più importanti temi relativi alla società dell'informazione. Per maggiori dettagli si veda il sito ufficiale http://nexa.polito.it. ______________________ 9- Paragrafo parzialmente tratto dal libro ALIPRANDI, Teoria e pratica del copyleft, NDA Press, 2006, disponibile in versione digitale su www.copyleft-italia.it/libro2. 10- Si veda a tal proposito il materiale disponibile alla pagina web www.creativecommons.it/AspettiGiuridici, grazie al quale è possibile cogliere nei particolari lo spirito del porting effettuato da Creative Commons Italia. CAPITOLO DUE
LE LICENZE 1. Principi di base Innanzitutto per evitare di cadere nei più comuni equivoci che emergono in fatto di licenze Creative Commons, fissiamo alcuni punti cardine validi per tutte le licenze di libera distribuzione. a. Definizione di licenza d’uso
La
licenza d’uso è uno strumento giuridico con il quale il detentore dei
diritti sull’opera regolamenta l’utilizzo e la distribuzione della
stessa. Si tratta quindi di uno strumento di diritto privato che,
fondandosi sui principi del diritto d’autore, si occupa di chiarire ai
fruitori dell’opera cosa possono fare e cosa non possono fare con essa.
Il termine “licenza” deriva dal latino “licere” e indica genericamente
un atto autorizzativo, poiché appunto la sua funzione principale (ma
non l’unica, come vedremo) è quella di autorizzare alcuni utilizzi
dell’opera.b. Licenza e tutela dell’opera
Dal
chiarimento del concetto di licenza già si coglie quanto sia infondato
uno dei principali equivoci relativi alle licenze di libera
distribuzione: cioè quello secondo cui la licenza sia una forma di
tutela dell’opera. Infatti non è la licenza a tutelare l’opera; sono i
principi di diritto d’autore a tutelare l’opera, mentre la licenza di
libera distribuzione si muove proprio nel senso inverso. Ed
effettivamente una delle principali funzioni di una licenza di libera
distribuzione è proprio quella di autorizzare utilizzi dell’opera che
non sarebbero normalmente consentiti nel modello di copyright
tradizionale (cioè il modello “tutti i diritti riservati”).c. Licenza e acquisizione dei diritti
Per
lo stesso principio, l’applicazione di una licenza d’uso nulla ha a che
fare con l’acquisizione dei diritti su di essa e tanto meno con
l’accertamento e la tutela della paternità. L’applicazione di una
licenza d’uso attiene a una fase successiva rispetto all’acquisizione
dei diritti e all’acquisizione di una prova della paternità dell’opera.
Di conseguenza, l’autore prima acquisisce i diritti sull’opera e poi
decide di regolamentarli attraverso l’applicazione di una licenza.[11]______________________ 11- Per mettere a fuoco meglio le problematiche relative all’acquisizione dei diritti d’autore e alla certificazione della paternità dell’opera, si consiglia la lettura del paragrafo “L’origine dei diritti” tratto dal libro Capire il copyright e riportato in appendice. d.
Contratto o atto unilaterale?
Fra
i giuristi che si sono occupati dell’argomento non vi è consenso
unanime sulla qualificazione giuridica delle licenze di libera
distribuzione.Alcuni infatti considerano questo tipo di negozio giuridico come veri e propri contratti sinallagmatici (cioè con prestazioni corrispettive da parte di entrambi i contraenti), coi quali il detentore dei diritti stipula idealmente un accordo con i fruitori delle opere. Secondo altri invece questo tipo di inquadramento rischia di essere fuorviante e risulta più opportuno considerare le licenze di libera distribuzione degli atti unilaterali con i quali i detentori di diritti concedono alcuni permessi condizionati per l’utilizzo della propria opera. e.
Licenziante e licenziatario
Partiamo
dal presupposto che l’unico soggetto titolato ad applicare
legittimamente una licenza d’uso all’opera è colui che detiene l’intero
fascio di diritti d’autore previsti dalla legge. In via originaria nel
nostro ordinamento questo soggetto è sempre l’autore dell’opera, ma
questi può per contratto cedere tutti i diritti d’autore a un altro
soggetto (ad esempio, un editore, un’agenzia, una casa di produzione…),
dunque in questo caso perderebbe anche la possibilità di scelta sul
tipo di licenza da applicare all’opera. Onde evitare equivoci, e dato
che alla nostra analisi non interessa specificamente che tipo di
soggetto compia questa scelta, parleremo sempre di “licenziante”, ad
indicare genericamente il detentore dei diritti sull’opera che sceglie
di applicarvi una licenza.Inoltre, come già accennato, al di là del fatto che non vi sia consenso su che tipo di negozio giuridico sia una licenza di libera distribuzione, è cosa acquisita che si tratti di un documento che esplica i suoi effetti nei confronti di una serie di soggetti indeterminati: essi possono essere semplici utenti finali dell’opera (lettori, ascoltatori, spettatori…) ma in certi casi (pensiamo alle licenze che consentono la modifica e la ripubblicazione dell’opera) possono essere anche soggetti attivi nel meccanismo virtuoso di libera ridistribuzione tipico del mondo opencontent. Dunque anche in questo caso utilizzeremo un termine onnicomprensivo riferito a tutti i potenziali destinatari della licenza: cioè “licenziatario”. Infine, per mero scrupolo di chiarezza terminologica, parleremo di “opera licenziata” ad indicare l’opera a cui una specifica licenza è stata applicata; oppure di “diritti licenziati” ad indicare gli specifici diritti che il licenziante ha inteso concedere ai licenziatari attraverso l’applicazione della licenza all’opera. f. Scrivere una licenza
Trattandosi,
come si è detto, di un atto di diritto privato (pur con una non chiara
configurazione giuridica) non esistono particolari procedure e
formalità da seguire. Ogni autore (o altro detentore di diritti
d’autore) è quindi libero di scriversi la propria licenza d’uso e
applicarla all’opera. Ma come ogni atto di diritto privato, affinché ci
si possa avvantaggiare di tutte le tutele previste dall’ordinamento
giuridico, è necessario attenersi alle norme di diritto civile. D’altro
canto, una licenza d’uso di opera dell’ingegno è undocumento di natura giuridica che richiede una certa preparazione e specializzazione nel settore. In altre parole, una licenza scritta male, con approssimazione, senza il linguaggio opportuno, priva di clausole importanti per il suo funzionamento, rischia di non svolgere correttamente la sua funzione o addirittura di trasformarsi in un boomerang nei confronti dello stesso licenziante. Si tenga presente però che ciò emergerebbe solo in via successiva ed eventuale, cioè solo qualora nascesse una controversia legale (di tipo civile) sull’utilizzo dell’opera; e una licenza mal concepita sarebbe facilmente contestabile e opinabile di fronte al giudice. g. Il senso delle licenze standardizzate
Se
escludiamo tassativamente il “fai da te”, da ciò derivano due possibili
vie: o il licenziante può avvalersi di qualcuno di competente in campo
giuridico per la redazione della licenza (lavoro che, se richiesto ad
un professionista specializzato, può costare anche qualche migliaia di
euro), oppure può affidarsi a licenze standardizzate messe a
disposizione liberamente da progetti e organizzazioni non-profit (come
ad esempio Creative Commons, Free Software Foundation, Open Source
Initiative) che hanno affidato a giuristi preparati e ad esperti del
settore la redazione delle licenze e il monitoraggio del loro enforcing.Sia ben chiaro un aspetto fondamentale: queste organizzazioni non diventano in alcun modo una parte in causa, cioè non sono responsabili di ogni singola applicazione delle licenze; e nemmeno si occupano direttamente della consulenza e dell’assistenza legale derivanti dall’applicazione delle loro licenze. Questi enti fungono solamente da redattori e promotori delle licenze; è possibile interagire con i responsabili di questi progetti inviando commenti, segnalando casi di studio, sollevando dibattiti nei forum pubblici, ma non è pensabile che essi siano tenuti ad intervenire nei singoli casi concreti. Ogni detentore dei diritti che sceglie di applicare una licenza standardizzata sulla propria opera lo fa sotto la sua piena responsabilità; è importante quindi un certo grado di consapevolezza e di informazione. 2. Le tre forme delle licenze [12] In questo paragrafo vedremo l’aspetto che più di tutti dà una marcia in più alle licenze CC rispetto ad altre licenze per contenuti liberi. La scaltra trovata degli ideatori del progetto è stata quella di “confezionare” ogni licenza in tre versioni differenti nella forma ma coincidenti nella sostanza. In altre parole possiamo dire che “ogni licenza CC è una e trina”: giuridicamente è sempre la stessa poiché fa riferimento allo stesso documento, ma si manifesta in tre forme differenti a seconda dei casi. ______________________ 12- Paragrafo parzialmente tratto dal libro ALIPRANDI, Teoria e pratica del copyleft (NDA Press, 2006), disponibile in versione digitale su www.copyleft-italia.it/libro2. a. Il Legal code
La
licenza vera e propria, cioè quella rilevante a livello giuridico, è il
cosiddetto Legal code (lett. “Codice legale”): un il classico documento
per addetti ai lavori, formato da alcune premesse e da otto articoli,
in cui si disciplina la distribuzione dell’opera e l’applicazione della
licenza.Ci si è però resi conto che l’utente medio delle licenze non è portato a leggere e comprendere un documento di quel tipo: a volte se ne disinteressa volutamente, altre volte invece non dispone degli strumenti culturali adeguati, dato che non tutti hanno alle spalle una cultura giuridica specialistica. Il rischio dunque è che le licenze vengano usate con approssimazione e scarsa consapevolezza, oppure che si diffondano facilmente informazioni false sul loro utilizzo, oppure ancora che prevalga una certa diffidenza e che quindi autori ed editori decidano di non avvicinarsi a questi strumenti. b. Il Commons deed
Si
è pensato perciò di realizzare delle versioni sintetiche di tali
licenze, scritte in un linguaggio “accessibile a tutti” e strutturate
in una veste grafica chiara e schematica: questa seconda “veste” delle
licenze è chiamata Commons deed (lett. “atto per persone comuni”).È importante però ricordare che «il Commons Deed non è una licenza. È semplicemente un utile riferimento per capire il Codice Legale (ovvero, la licenza completa), di cui rappresenta un riassunto, leggibile da chiunque, di alcuni dei suoi concetti chiave. Lo si consideri come un’interfaccia amichevole verso il Codice Legale sottostante. Questo Deed in sé non ha valore legale e il suo testo non compare nella licenza vera e propria.» [13] Il Commons deed riassume dunque in poche righe il senso della licenza e rimanda con un link al Legal code, nonché alle varie traduzioni in altre lingue disponibili. È il caso di precisare che se vogliamo utilizzare il Commons deed come “disclaimer” in un’opera non multimediale o senza un diretto collegamento con Internet (ad esempio, un libro cartaceo), è buona norma aggiungere il preciso indirizzo web in cui poter trovare il “Legal code” onde evitare equivoci e incertezze sulla licenza scelta. ______________________ 13- Questo il testo della nota che compare in ogni Commons deed cliccando sul link (in basso a destra) “Limitazione di responsabilità”. c. Il Digital code
Infine,
la terza “veste” della licenza è quella chiamata Digital code, ovvero
una serie di metadati che rendono la licenza facilmente rintracciabile
dai motori di ricerca. Per chi non ha molte competenze informatiche, in
parole povere i metadati sono delle informazioni aggiuntive che noi
possiamo allegare a qualsiasi file digitale; tali informazioni nascoste
sono visualizzabili solo grazie ad alcuni procedimenti informatici.Gli sviluppatori di Creative Commons hanno quindi ideato un sistema di embedding con cui è possibile incorporare le licenze all’interno del file in modo indissolubile e oltre tutto riconoscibile ai principali motori di ricerca, che hanno sviluppato degli appositi strumenti di rilevazione. Avremo tuttavia modo di approfondire debitamente questi aspetti tecnologici nel prossimo capitolo. Una precisazione in conclusione di questo paragrafo: delle tre forme di licenza di cui abbiamo fin qui parlato, solo il Legal Code è sottoposto ad un vero e proprio lavoro di “porting”, dato che è quella la forma in cui rilevano gli aspetti tecnico-giuridici. Il Commons deed, come abbiamo detto, ha solo uno scopo informativo/divulgativo, mentre il Digital Code è identico in ogni parte del mondo, dato che è scritto in linguaggio informatico. Tale concetto è ben rappresentato da una figura tratta dal sito ufficiale Creative Commons e qui riprodotta. ![]() (questa immagine è tratta da
www.creativecommons.org)
3. Caratteristiche e funzionamento delle licenze Come si è già avuto modo di anticipare, le licenze Creative Commons si ispirano ad un modello “alcuni diritti riservati”, ciò significa che il detentore dei diritti sull’opera applicando una licenza CC sceglie di riservarsi solo alcuni dei diritti che la legge gli garantisce. a.
Caratteristiche comuni a tutte le licenze Creative Commons [14]
Tutte le licenze redatte e proposte dal progetto Creative Commons denotano alcuni aspetti comuni che andremo ora a presentare.Ogni licenza richiede che il licenziatario: – ottenga il tuo permesso per fare una qualsiasi delle cose che hai scelto di limitare, per esempio, usi commerciali, o creazione di un’opera derivata; – mantenga l’indicazione di diritto d’autore intatta su tutte le copie del tuo lavoro, in modo tale che sia sempre chiaramente individuabile chi è il detentore dei diritti e qual è il tipo di licenza da lui scelto; – faccia un link alla tua licenza dalle copie dell’opera, e nel caso di copie non digitali, indichi chiaramente come poter risalire al testo della licenza; – non alteri i termini della licenza: infatti modificare i termini della licenza senza averne titolo comporta una violazione di copyright; – non usi mezzi tecnologici per impedire ad altri licenziatari di esercitare uno qualsiasi degli usi consentiti dalla legge: le licenze CC infatti non consentono l’applicazione dei sistemi di digital rights management (DRM). Ogni licenza permette che i licenziatari, a patto che rispettino le tue condizioni: – facciano copie dell’opera con qualsiasi mezzo e su qualsiasi tipo di supporto; – distribuiscano l’opera attraverso i più disparati circuiti, con l’esclusione in determinati casi dei circuiti prevalentemente commerciali (come avremo modo di precisare analizzando le clausole base delle licenze); – comunichino al pubblico, rappresentino, eseguano, recitino o espongano l’opera in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’opera; – cambino il formato dell’opera. ______________________ 14- Paragrafetto liberamente tratto dalla pagina web www.creativecommons.it/Licenze/Spiegazione. b.
Struttura e clausole base delle licenze Creative Commons
Le
licenze Creative Commons si strutturano idealmente in due parti: una
prima parte in cui si indicano quali sono le libertà che l’autore vuole
concedere sulla sua opera; e una seconda parte che chiarisce a quali
condizioni è possibile utilizzare l’opera.Per quanto riguarda la prima parte, dedicata alle libertà che il licenziante vuole concedere ai licenziatari, possiamo dire che tutte le licenze consentono la copia e la distribuzione dell’opera, utilizzando nel Commons Deed le seguenti parole e il seguente visual: «Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico,
esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest’opera.»D’altro canto, solo alcune licenze (quindi non tutte) consentono anche la modifica dell’opera, precisandolo semplicemente con le seguenti parole e il seguente visual:
«Tu sei libero di modificare quest’opera.»Per quanto riguarda invece la seconda parte, dedicata alle condizioni che il licenziante pone per l’utilizzo dell’opera, possiamo dire che le licenze Creative Commons si articolano in quattro clausole base, che il licenziante può scegliere e combinare a seconda delle sue esigenze.
Attribuzione (nella versione inglese, Attribution) – «Devi riconoscere la paternità dell’opera all’autore originario.»Questa clausola è presente di default in tutte le licenze. Essa indica che, ogni volta che utilizziamo l’opera, dobbiamo segnalare in modo chiaro chi è l’autore.
Non commerciale (nella versione inglese, Non commercial) – «Non puoi utilizzare quest’opera per scopi commerciali.»Significa che, se distribuiamo copie dell’opera, non possiamo farlo in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Per farne tali usi, è necessario chiedere uno specifico permesso all’autore. [15]
Non opere derivate (nella versione inglese, No derivative works) – «Non
puoi alterare, trasformare o sviluppare quest’opera.»Quindi se vogliamo modificare, correggere, tradurre, remixare l’opera, dobbiamo chiedere uno specifico permesso all’autore originario.
Condividi allo stesso modo (nella versione inglese, Share Alike) – «Se
alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera
risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.»Questa clausola (un po’ come succede nell’ambito del software libero) garantisce che le libertà concesse dall’autore si mantengano anche su opere derivate da essa (e su quelle derivate dalle derivate, con un effetto a cascata). ______________________ 15- È questa la clausola che crea maggiori problemi di interpretazione, come si può riscontrare nei forum online dedicati all’argomento. c. Il set di licenze
Dalla
combinazione di queste quattro clausole base nascono le sei licenze
Creative Commons vere e proprie, che vengono denominate attraverso il
richiamo alle clausole stesse.Esse sono (in un ordine dalla più permissiva alla più restrittiva): - Attribuzione > ![]() - Attribuzione - Condividi allo stesso modo > ![]() - Attribuzione - Non opere derivate > ![]() - Attribuzione - Non commerciale > ![]() - Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo > ![]() - Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate > ![]() Si noteranno due aspetti essenziali in questo elenco: che la clausola “Attribuzione” è presente di default in tutte le licenze; e che le clausole “Non opere derivate” e “Condividi allo stesso modo” sono fra di loro incompatibili per una ragione logica (infatti la prima nega a priori la possibilità di modifica, mentre la seconda implica necessariamente la possibilità di modifica). d. Le versioni delle licenze
Come
accade per gran parte degli enti che rilasciano licenze standardizzate
(quindi anche in ambito informatico), i testi delle licenze sono
sottoposti a saltuari aggiornamenti, dettati dalla eventuale necessità
di correggere, precisare, completare o eliminare alcune clausole delle
licenze. Ciò può dipendere da vari fattori, come ad esempio
l’evoluzione del mercato e l’innovazione tecnologica, che pongono nuove
tematiche che è opportuno prendere in considerazioneall’interno delle licenze. Alla data di produzione di questo libro (ottobre 2008), le licenze Creative Commons in versione inglese sono giunte alla versione 3.0. Per quanto riguarda le versioni italiane delle licenze, le quali, richiedendo un certo lavoro di traduzione e discussione pubblica, sono rilasciate con un programmato ritardo rispetto alle versioni originali, attualmente disponiamo solo della versione 2.5. Lo scarto di tempo (questa volta piuttosto ampio) è dovuto al fatto che in Italia come in altri paesi il passaggio dalla versione 2.5 alla versione 3.0 ha richiesto una fase di confronto e riflessione più complessa del previsto. 4. Altri particolari strumenti Creative Commons Alla fine del 2007 Creative Commons ha lanciato due nuovi interessanti progetti, che hanno l’obbiettivo di arricchire l’offerta di servizi al di là delle semplici licenze. Si tratta infatti di due strumenti che svolgono due funzioni ben distinte e con cui i licenziatari possono comunicare informazioni aggiuntive oltre a quelle già normalmente previste dal procedimento di applicazione delle licenze. a. CC Plus
Come
si legge sul sito di Creative Commons, CC Plus è «un protocollo che
permette ad un licenziante, in maniera semplice e immediata, di
indicare quali ulteriori permessi sono eventualmente associati ad
un’opera licenziata sotto Creative Commons e in che modo usufruire di
tali permessi.»[16] In sostanza, CC Plus è un sistema integrato di
metadati che aggiunge ulteriori permessi rispetto a quelli già concessi
dalla licenza, specificandone le condizioni.Per capire meglio la dinamica, ragioniamo su uno dei casi più classici, cioè quello di un’etichetta di musica indipendente che pubblica attraverso il suo sito web brani musicali con una licenza “non commercial”: i brani così licenziati possono dunque essere tranquillamente scaricati e utilizzati a scopi non commerciali. Tuttavia per coloro che vogliono effettuare anche usi di tipo commerciale, l’etichetta decide di prevedere particolari condizioni (ad esempio il pagamento di una somma di denaro o l’applicazione di un messaggio pubblicitario); di conseguenza incarica il suo ufficio legale di redigere il testo di una licenza suppletiva con la quale vengono precisate le clausole a cui i licenziatari devono sottostare per poter fare usi commerciali dei brani. Il testo di questa licenza suppletiva può essere pubblicato in un’apposita pagina del sito dell’etichetta indipendente, ma affinché esso sia collegato (anche a livello di metadati) con il testo della licenza Creative Commons ecco che entra in gioco il meccanismo di CC Plus. Quindi, sotto il classico disclaimer in cui si segnala l’applicazione della licenza Creative Commons (argomento di cui parleremo nel dettaglio più avanti) comparirà una frase di questo tipo: “permissions beyond the scope of this license may be available at ” (cioè, “autorizzazioni ulteriori rispetto allo scopo di questa licenza sono disponibili all’indirizzo…”) e qui si aggiungerà l’indirizzo web della pagina in cui vi è il testo della licenza aggiuntiva. [17] Lo stesso tipo di ragionamento vale per licenze che contengano la clausola “non opere derivate” e alle quali il licenziante voglia aggiungere alcuni condizioni particolari per consentire la modifica dell’opera. Maggiori dettagli sul progetto (che in verità è ancora in una fase iniziale) sono disponibili alla pagina web http://wiki.creativecommons.org/CCPlus. ______________________ 16- Cfr. il comunicato a firma di Andrea Glorioso pubblicato all’indirizzo www.creativecommons.it/node/608. 17- In questa stessa direzione si muove il progetto “Autorizzazione diffusion” promosso da Free Hardware Foundation: maggiori dettagli sul sito http://fhf.it/progetti/autorizzazione-diffusion. b. CC Zero e la Public Domain dedication
CC
Zero è un altro affascinante progetto che alla data di uscita del
presente libro viene annunciato come ancora in fase “beta” e quindi non
definitiva. Esso si pone espressamente come un’evoluzione della
preesistente Creative Commons Public Domain dedication [18] con la
quale gli autori potevano volontariamente rilasciare un’opera in un
regime di pubblico dominio (quindi di “nessun diritto riservato”),
evitando di dover lasciar trascorrere i canonici 70 anni dalla morte
dell’ultimo autore.Si tratta in verità di una prassi abbastanza lontana dalla cultura giuridica dell’Europa continentale (cioè degli ordinamenti di diritto d’autore) e più vicina a quella degli ordinamenti anglo-americani di copyright [19], grazie alla quale – in sostanza – l’autore certifica pubblicamente di rinunciare totalmente ed irrevocabilmente ad esercitare i suoi diritti, in modo che l’opera diventi fin da subito patrimonio dell’umanità. Ciò può essere realizzato facendo in modo che l’autore “firmi” (anche virtualmente) questa dichiarazione d’intenti e che di essa rimanga pubblica prova. Ad ogni modo maggiori dettagli su CC Zero sono disponibili alla pagina web http://wiki.creativecommons.org/CC0. ______________________ 18- Il testo della Public Domain dedication è disponibile a questo indirizzo web: http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ 19- Sulle differenze fra il concetto di diritto d’autore e quello di copyright si legga ALIPRANDI, Capire il copyright (PrimaOra, 2007), disponibile alla pagina web www.copyleft-italia.it/libro3. CAPITOLO TRE
SUGGERIMENTI PRATICI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE LICENZE 1. Consigli di base per un corretto approccio Come abbiamo visto, la prassi di applicare delle licenze d’uso ad una propria opera realizza in sostanza una sorta di autogestione dei propri diritti, che prescinde (bypassandola interamente) dalla tradizionale rete di intermediari impegnati nella gestione dei diritti d’autore. Questa è una prassi relativamente nuova e strettamente connessa all’evoluzione che il mondo della comunicazione ha subito grazie all’avvento delle tecnologie digitali e telematiche. In sostanza il singolo autore si trova a doversi far carico di tutta una serie di valutazioni e decisioni che nel sistema tradizionale erano sempre state appannaggio di operatori specializzati, muniti della necessaria competenza ed esperienza sul campo. È quindi alto il rischio che tale importante fase sia gestita con leggerezza e approssimazione; e ciò – come già accennato – potrebbe risolversi in un impietoso boomerang a danno dello stesso autore-licenziante. È per questo che – nonostante lo spirito di disintermediazione connaturato alle licenze di libera distribuzione – è sempre comunque opportuno fare riferimento ad un professionista specializzato che possa quantomeno colmare i dubbi più ostici a livello tecnico-giuridico. Detto questo, tuttavia, gran parte delle operazioni di licenziamento vengono generalmente gestite in prima persona dal licenziante. Dunque è opportuno che questi, prima di rilasciare l’opera con la relativa licenza, si ponga nell’ottica di informarsi adeguatamente con tutti gli strumenti disponibili, come ad esempio i siti web ufficiali dei vari progetti di promozione delle licenze, le pubblicazioni dedicate a questi temi, i forum e le mailing lists di settore, nonché partecipando a eventi informativi organizzati su tali argomenti. D’altro canto è importante anche saper selezionare le informazioni che si trovano attraverso i canali meno ufficiali, così da evitare di cadere vittime della disinformazione che singoli autori non particolarmente preparati possono contribuire a diffondere. Dunque, un certo sforzo intellettuale di informazione e auto-formazione non può essere evitato, se non si vuole incorrere nel rischio di trovarsi in situazioni spiacevoli e di dover poi correre ai ripari servendosi troppo tardi del consulto di professionisti specializzati. 2. Prima di licenziare [20] a. Assicuratevi che la vostra opera possa cadere sotto licenza Creative Commons
Le
licenze Creative Commons si applicano alle opere protette da copyright.
In linea generale, le opere protette da copyright sono: libri, scritti,
siti web, appunti, blog e ogni altra forma di scritto; fotografie e
altre immagini visive; film, video game e altri documenti video;
composizioni musicali, registrazioni sonore e altre opere audio. Le
licenze Creative Commons non si applicano invece a idee, informazioni
di fatto o altre cose che non sono protette da copyright.______________________ 20- Questo paragrafo riporta in versione sintetica e parzialmente rielaborata il contenuto della pagina del sito ufficiale Creative Commons http://wiki.creativecommons.org/Before_Licensing. Vista l’importanza di questi argomenti, si riporta in appendice anche una traduzione integrale del testo. b. Assicuratevi di averne i diritti
Prima
di applicare una licenza Creative Commons ad un’opera, dovete
assicurarvi di avere il potere di farlo. Questo significa che dovete
accertarvi che la persona che detiene il copyright sull’opera è
d’accordoa rendere disponibile l’opera sotto una licenza Creative Commons (sempre che questa persona non siate direttamente voi). Se siete voi l’autore dell’opera, allora siete probabilmente il titolare del copyright e di conseguenza potete licenziare l’opera come meglio desiderate. Se avete realizzato l’opera in seguito ad un incarico contrattuale, dovete controllare i termini di quell’accordo per vedere se i diritti sull’opera non sono stati preventivamente trasferiti a qualcun altro. Se state utilizzando anche opere preesistenti realizzate da altre persone o state lavorando assieme ad altre persone nella produzione di qualcosa, dovete assicurarvi di avere un chiaro ed esplicito permesso di applicare una licenza Creative Commons all’opera finale. c. Assicuratevi di aver compreso come funzionano le licenze Creative Commons
Le
licenze Creative Commons sono basate sul diritto d’autore e si
applicano a tutte le opere che la legge considera tutelabili dal
diritto d’autore; come si è già sottolineato, da ciò deriva che per
cogliere appieno il loro funzionamento è necessario aver ben presenti i
fondamenti del diritto d’autore.d. E se poi cambiate idea sulla licenza applicata?
Questo
è un punto molto importante. Le licenze Creative Commons sono in un
certo senso irrevocabili: ciò significa che non potete impedire a
qualcuno, il quale abbia ottenuto la vostra opera sotto una licenza
Creative Commons, di usare l’opera secondo i termini di quella licenza.
Certamente potete smettere di offrire la vostra opera sotto licenza
Creative Commons in ogni momento, ma questo non intaccherà i diritti
relativi alle copie della vostra opera che sono già in circolazione
sotto una licenza Creative Commons.e. Siate chiari (con voi stessi prima ancora che con gli altri) su cosa intendete specificamente licenziare
Dovete
essere specifici su cosa esattamente andate a licenziare nel momento in
cui applicate la licenza Creative Commons alla vostra opera. Dovreste
riflettere esattamente circa quali elementi della vostra opera
intendete licenziare. Per esempio, nel caso di un sito web, volete
licenziare solo il testo e le immagini? Oppure anche il foglio di stile
o il codice che rende operativo il sito? Allo stesso modo, se rendete
disponibile sotto licenza Creative Commons della musica da scaricare
sul vostro sito, la licenza si applica alla composizione musicale e
alla registrazione sonora o anche ad ogni altra illustrazione e grafica
del vostro sito?f.
Fate parte di qualche collecting society (come la SIAE)? Se sì,
appurate se vi autorizza a licenziare le vostre opere sotto licenze
tipo Creative Commons
È
necessario che verifichiate questa situazione con la società.
Attualmente molte collecting societies (come ad esempio in Australia,
Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi) prevedono un trasferimento di
diritti dalla vostra persona in capo alla società, per tutte le vostre
opere presenti e future; ed essa li gestisce per voi (così da diventare
in sostanza l’effettivo titolare di questi diritti). Di conseguenza, se
siete già membri di una collecting society in una di queste
giurisdizioni, potreste non avere titolo per licenziare in autonomia la
vostra opera con una licenza Creative Commons poiché i diritti
necessari non fanno capo a voi ma alla società. Creative Commons sta
collaborando con le collecting societies in quelle giurisdizioni dove
questo problema è presente, al fine di cercare di trovare una soluzione
che metta i creatori d’opera in grado di godere dei benefici che
entrambi i sistemi offrono.3. Come scegliere la licenza più adatta? a.
Riguardo alle clausole della licenza
Innanzitutto
non bisogna lasciarsi ingannare dall’idea che le clausole della licenza
limitino anche la possibilità d'azione del detentore dei diritti. È
infatti un equivoco abbastanza diffuso che un autore applichi una
licenza con possibilità di modifica dell’opera per il timore poi di non
poter più modificare l’opera; o che applichi una licenza con
possibilità di usi commerciali poiché intende in futuro
commercializzare in prima persona l’opera.Una simile impostazione non ha molto senso e denota una confusione di fondo sul funzionamento di base delle licenza. Teniamo infatti ben presente che la funzione essenziale delle licenze è quella di comunicare ai licenziatari quali usi sono concessi liberamente e a quali condizioni. Il licenziante, in quanto detentore dei diritti, ha sempre la possibilità di fare gli usi non consentiti dalla licenza. D’altro canto, il criterio di scelta di certi tipi di clausole è generalmente inverso: se scelgo la clausola “Non commercial” è proprio perché voglio riservare solo a me stesso (o eventualmente ad un editore o ad un’agenzia con cui ho rapporti contrattuali) il diritto di commercializzazione dell’opera, vietandolo ad altri soggetti. Lo stesso dicasi per la clausola “No derivative works”. b.
Riguardo alle versioni delle licenze
Nell’ottica
del licenziante, possiamo dire che è sempre meglio scegliere di
applicare la licenza più aggiornata disponibile, in modo da poter
avvantaggiarsi del lavoro di perfezionamento attuato dai giuristidi Creative Commons. Da ciò deriva che nel caso di pubblicazione di una nuova versione della licenza è consigliabile (ove possibile) aggiornare il disclaimer in cui vi è il richiamo e il link alla licenza. Tuttavia non sono da escludere casi in cui il licenziante ritenga più adatta alla sue esigenze una versione superata della licenza e non ritenga opportuno aggiornare il disclaimer. Vige anche qui il principio della libertà di scelta (consapevole, si spera) da parte del licenziante. c.
Riguardo alla giurisdizione delle licenze
La
scelta della giurisdizione più adatta è uno degli aspetti più delicati,
poiché comporta una certa infarinatura in fatto di diritto
internazionale privato e processuale. Inoltre l’aspetto giuridico viene
ulteriormente complicato dall’aspetto per così dire socioculturale,
dato che, essendo le licenze Creative Commons strumenti pensati
principalmente per il mondo digitale, è davvero difficile circoscrivere
preventivamente la vita della licenza ad una specifica giurisdizione.Spieghiamoci meglio. Innanzi tutto consideriamo che il criterio più opportuno per la scelta della giurisdizione non è tanto quello della nazionalità del licenziante, quanto piuttosto quello del contesto in cui l’opera svolgerà la parte principale della sua vita. Quindi, in un caso ipotetico, se abbiamo un autore di nazionalità italiana che scrive un romanzo in francese ma il romanzo viene destinato principalmente al mercato britannico, allora la giurisdizione più consona sarà quella britannica. Questo quantomeno in linea di principio; ma consideriamo che la scelta della giurisdizione comporta alcune conseguenze giuridiche consistenti: infatti in una eventuale controversia giudiziale sull’uso dell’opera licenziata si dovrà fare riferimento alle norme dell’ordinamento britannico e in certi casi anche mettere in conto l’avviamento di una causa civile di fronte ad una corte britannica. E tra l’altro si tratta di valutazioni molto difficili da effettuare anche per esperti del settore, poiché con l’attuale mondo globalizzato delle comunicazioni nessuno potrà prevedere con buona affidabilità in quale contesto l’opera circolerà in modo preponderante e per quanto tempo. Queste – sia ben chiaro – sono considerazioni più che altro teoriche ed ipotetiche; per una corretta diagnosi, è necessario valutare ogni situazione nella sua specificità. 4. Suggerimenti di natura giuridica Partiamo da un semplice ma basilare presupposto logico, che si ricollega con quanto detto sopra in merito ai meccanismi di fondo delle licenze. Poiché da secoli il modello di riferimento per la gestione dei diritti d’autore è quello del “tutti i diritti riservati”, si deduce che qualsiasi opera in cui noi incappiamo risponde a quel modello di tutela integrale [21], al di là del fatto che venga riportata o meno una specifica avvertenza in cui ciò sia precisato. In altre parole, se navigando troviamo una fotografia, un testo, una musica e non abbiamo la certezza che il titolare dei diritti abbia autorizzato in qualche modo il loro libero utilizzo, dobbiamo astenerci da qualsiasi operazione, così da metterci al riparo da eventuali diffide e controversie legali per violazione di copyright. Di conseguenza, spostandoci nell’ottica del titolare dei diritti, se vogliamo consentire alcuni usi liberi della nostra opera dobbiamo segnalarlo espressamente e chiaramente, cosicché qualsiasi fruitore (anche casuale) della nostra opera possa percepire questa nostra volontà e possa così avvantaggiarsi delle possibilità d’azione che abbiamo deciso di concedergli. Detto questo, è ora il caso di ricordare che, essendo nel campo del diritto privato contrattuale, non è prescritta in alcuna norma una modalità specifica per comunicare questa volontà del detentore dei diritti. L’importante è che tale volontà sia espressa in modo chiaro ed inequivocabile. ______________________ 21- Eccetto ovviamente le opere di pubblico dominio. a. Il “disclaimer”
Sia
che si tratti di opere in versione digitale, sia che si tratti di opere
distribuite su supporto materiale, la soluzione più banale e più
intuitiva è quella di apporre sull’opera (o di collegarvi
indissolubilmente) un apposito disclaimer (cioè un’avvertenza, una
nota) sui diritti d’autore cui specificare queste tre informazioni
essenziali: il nome del titolare dei diritti, l’anno di pubblicazione
dell’opera (cioè quello da cui i diritti sono esercitati) e il tipo di
licenza applicata all’opera.Un esempio corretto di disclaimer potrebbe essere il seguente: Copyright © Pinco Pallino, 2008
Quest’opera è rilasciata nei termini della licenza Creative Commons Attribuzione – NonCommerciale – Condividi Allo Stesso Modo 2.5 Italia il cui testo è disponibile alla pagina Internet http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/ [22] Cerchiamo di non dimenticare nessuno di questi particolari e di riportare il link in maniera corretta ed integra; un disclaimer impreciso (o in sé contraddittorio [23]) vanificherebbe la sua funzione di comunicare informazioni con valore legale. Ad ogni modo, consideriamo che, nel caso specifico di licenze Creative Commons applicate attraverso l’inserimento di codice html nelle pagine web (si vedano maggiori dettagli nel prossimo paragrafo), una bozza di breve disclaimer compare già in calce alla nostra pagina; nulla vieta che si possa arricchire questo breve testo standard con maggiori informazioni o abbellirlo sostituendo alcune parole. Ciò che conta è che rimanga intatta la parte contenente il link alla licenza e che il risultato finale sia chiaro e coerente con la volontà che si vuole esprimere. ______________________ 22- Questo è il link corrispondente alla versione Commons deed della licenza, la quale a sua volta rimanda alla versione Legal code. Nulla vieta (anzi, in certi casi può essere anche consigliabile per evitare confusione) che si inserisca il link diretto al testo del Legal code. L’effetto a livello giuridico sarebbe identico. 23- Ad esempio contenente il nome di una licenza, ma con il link di una licenza diversa. b. Uso di loghi e “visuals”
Come
abbiamo visto, Creative Commons ha puntato molto sull’efficacia
semantica dei visuals, cioè di quei piccoli simboli e bottoni che con
la loro grafica piuttosto evocativa individuano le licenze e gli altri
vari tools di Creative Commons. [24] Oltre a quelli legati alle singole
clausole, ne esiste uno generico (forse ancora il più diffuso) con il
simbolino di Creative Commons, cioè la doppia C cerchiata, e la scritta
“some rights reserved” (ovvero, “alcuni diritti riservati”).![]() È importante però tenere presente che si tratta di elementi che hanno principalmente uno scopo di abbellimento e di divulgazione, in modo che gli utenti siano aiutati a capire e a riconoscere con maggior efficacia le licenze e gli altri strumenti del mondo Creative Commons. Tuttavia loghi e visuals non hanno in sé un valore giuridicamente molto rilevante, nel senso che il solo utilizzo di uno di questi visuals non può essere sufficiente ad esplicitare la volontà del licenziatario se non sono legati ad un opportuno disclaimer testuale o (quando possibile) ad un link al testo della relativa licenza. [25] Mettiamoci infatti nell’ottica di un generico fruitore della nostra opera licenziata sotto Creative Commons, il quale, senza sapere minimamente che cosa sia una licenza Creative Commons, si trova fra le mani un cd o un libro che riporta unicamente il visual corrispondente alla licenza o – ancor peggio – il generico bottone con la doppia C cerchiata e la dicitura “some rights reserved”. Con queste generiche indicazioni difficilmente l’utente potrà risalire alla reale volontà del licenziante e quindi la funzione informativa del visual risulterà insufficiente. Diverso è invece il discorso se ci muoviamo nell’ambito digitale e telematico: infatti se si tratta di un’opera pubblicata sul web, un semplice bottone può essere sufficiente ad informare l’utente nel momento in cui cliccandoci sopra compaia in modo chiaro e immediato il testo di un disclaimer informativo o direttamente il testo della licenza (sia esso in versione commons deed o legal code). La questione si fa ancora più delicata se facciamo alcune considerazioni in fatto di diritto dei marchi e di tutela dei segni distintivi. Infatti, come si legge nella pagina del sito ufficiale appositamente dedicata alle policies d’uso dei marchi CC, «la doppia C inscritta in un cerchio, il testo e il logotipo “Creative Commons” assieme ad ogni combinazione degli stessi, siano essi integrati in un contesto più ampio oppure isolati, sono marchi registrati da Creative Commons.» [26] Ciò allo scopo di precisare che tutti i segni distintivi (loghi, marchi, visuals) sono oggetto di tutela legale e che il detentore dei diritti di tutela è la Creative Commons Corporation. Gli utenti degli strumenti offerti da Creative Commons possono utilizzarli liberamente ma nello stretto rispetto delle policies dettate dall’ente. Si sono verificati molti casi in cui, forse per inesperienza e per disinformazione, il licenziante, invece di usare uno dei visuals appositamente creati da Creative Commons all’uopo di segnalare l’applicazione di una licenza all’opera, ha utilizzato il logo identificativo di Creative Commons. Si tratta infatti di due cose ben distinte e con funzioni non sempre coincidenti: il logo di Creative Commons (quello con la doppia C cerchiata e a fianco la scritta intera “Creative Commons”) è un marchio creato dalla Creative Commons Corporation allo scopo di identificare l’ente, il progetto e le iniziative ad essi legate. ![]() In merito all’uso del logotipo Creative Commons nella già citata pagina dedicata alle policies si legge infatti: «Creative Commons licenzia l’uso del suo logo istituzionale a condizione che il licenziatario utilizzi il marchio stesso per puntare solo ed esclusivamente alla Home Page di Creative Commons (www.creativecommons.org), Creative Commons conserva il diritto, a suo pieno, illimitato e insindacabile giudizio, di revocare tale licenza di marchio, per qualunque ragione, anche non specificata.» [27] Nonostante Creative Commons abbia finora dimostrato una certa elasticità e tolleranza nell’utilizzo dei suoi loghi, teniamo sempre presente che l’uso non autorizzato di un marchio può comportare – in linea di principio – una controversia legale per utilizzo non autorizzato di segno distintivo. Quindi è sempre opportuno attenersi strettamente alle policies di Creative Commons; e per eventuali usi in esse non previsti, contattare i responsabili del progetto per ottenere una specifica autorizzazione. ______________________ 24- Si vedano a titolo esemplificativo quelli riportati nel par. 3 del capitolo precedente. Una panoramica completa di tutti gli elementi grafici proposti da Creative Commons è disponibile alla pagina web www.creativecommons.org/about/downloads. 25- In realtà in alcuni casi specifici è stato ritenuto sufficiente. È un argomento su cui non c’è ancora consenso unanime fra i giuristi. 26- Cfr. http://creativecommons.org/policies. 27- Cfr. http://creativecommons.org/policies. 5. Il procedimento guidato per la scelta della licenza Per chi non ha ancora acquisito una sufficiente dimestichezza con le licenze, Creative Commons ha predisposto un procedimento interattivo guidato per la scelta e l’applicazione della licenza più vicina alle esigenze del licenziante: cioè quello che si trova alla pagina del sito ufficiale http://creativecommons.org/license/. Osserviamo come compare la schermata all’inizio del procedimento guidato: ![]() In sostanza, per renderci le cose più semplici e intuitive, il sito ci pone alcune domande per dedurre quale delle sei licenze Creative Commons è più calzante con le nostre esigenze di licenzianti. La prima domanda è “Allow commercial uses of your work?”, cioè “Consenti usi commerciali della tua opera?”, e prevede due risposte alternative: “sì” o “no”. La seconda domanda è invece “Allow modifications of your work?”, cioè “Consenti modifiche della tua opera?”, e prevede tre possibili risposte: “sì”, “no” e “sì, a condizione che anche gli altri condividano allo stesso modo”. Successivamente la schermata prevede la possibilità di scelta della giurisdizione di riferimento. Cliccando sulla tendina, compaiono tutti i paesi del mondo in cui è stato completato il lavoro di porting delle licenze; e possiamo quindi scegliere la giurisdizione più opportuna, sulla base dei criteri di cui abbiamo fatto cenno sopra. È anche però possibile non indicare nessuna giurisdizione particolare lasciando evidenziata l’opzione “unported”. Ciò è ad esempio indicato nei casi in cui non ci è possibile fare valutazioni oggettive su quale sarà la giurisdizione prevalente per la vita della nostra opera; di conseguenza si utilizzerà una licenza generica e sarà compito di chi si troverà ad analizzare il caso concreto (giudici, avvocati, consulenti) individuare l’ordinamento giuridico di riferimento. [28] Infine, è presente anche una parte mirata a raccogliere alcune informazioni addizionali sull’opera, attraverso alcuni campi liberi che il licenziante può liberamente compilare o lasciare in bianco. I dati che egli decide di inserire verranno poi incorporati all’interno dei metadati costituenti il digital code; ovviamente, se si vuole rendere l’opera facilmente reperibile e riconoscibile è opportuno fornire più informazioni possibili. I campi da compilare riguardano nell’ordine: – il formato dell’opera (audio, video, immagine, testo, interattivo, o altro); – il titolo dell’opera; – il nome dell’autore o del detentore dei diritti che gli utenti dell’opera dovranno citare, in rispetto della clausola Attribution (presente in tutte le sei licenze); – l’URL (cioè l’indirizzo web preciso) a cui dovrà linkare chi utilizzerà o ridistribuirà l’opera; – la fonte da cui l’opera licenziata è a sua volta tratta (nel caso di opera che deriva già da un’altra precedentemente pubblicata); – l’indirizzo preciso della pagina web in cui il licenziante può eventualmente dichiarare di autorizzare altri usi oltre a quelli già concessi dalla licenza scelta. [29] Una volta compilato tutto ciò che ci interessa compilare, possiamo cliccare sul bottone “scegli una licenza” e saremo inoltrati alla pagina di presentazione della licenza corrispondente alle nostre preferenze, nella quale compare la seguente schermata. ![]() Nella prima parte della schermata viene presentata la licenza richiesta e qui c’è ancora un’ultima scelta da effettuare: una scelta di carattere puramente estetico, cioè quale delle tre tipologie di bottone preferiamo che compaia nella nostra pagina web. Una volta spuntata l’opzione gradita, cliccando su “guarda come apparirà la licenza” potremo visualizzare il Commons Deed tale e quale come verrà visualizzato dagli utenti dell’opera quando arriveranno sulla nostra pagina. ![]() Osservando il Commons deed così ottenuto, si rilevano tutti gli elementi di cui si è parlato in queste pagine: il nome della licenza indicato per esteso, completo di versione e giurisdizione (informazione sottolineata anche dalla bandierina che compare in alto a destra); la divisione della licenza in due grandi parti, corrispondenti da un lato alle libertà per il licenziatario e dall’altro alle condizioni poste dal licenziante; alcune precisazioni aggiuntive, inserite alla fine del testo; infine, il link alla versione Legal Code della licenza. Ovviamente, nel caso fossimo in procinto di pubblicare un’opera su un supporto materiale (ad esempio un libro, un cd, un dvd) invece che on-line, e volessimo utilizzare come disclaimer proprio il Commons deed, è altamente consigliabile aggiungere alla fine del testo una nota che riporti l’indirizzo web completo a cui l’utente può trovare il Legal Code. In questo modo, se un utente non a conoscenza delle licenze Creative Commons si trovasse fra le mani un libro, un cd, un dvd con riportato questo Commons deed, sarebbe messo in grado di approfondire e accertare le condizioni d’uso che avete posto sull’opera, andando a leggere il testo integrale della licenza. ______________________ 28- Alla base del Diritto internazionale privato stanno proprio una serie di criteri giuridici per individuare la legge applicabile al caso concreto, di cui non è il caso di fare menzione in questa sede. 29- A tal proposito di veda anche quanto detto in merito a CC Plus. 6. Suggerimenti di natura tecnico-informatica Le problematiche tecniche relative alla diffusione di opere sotto licenze Creative Commons sono in un certo senso complementari fra di loro e si possono differenziare a seconda del punto di vista da cui le si considera: se siamo autori o produttori è nostro interesse applicare correttamente le licenze CC in modo che chi cerca opere rilasciate con un certo tipo di licenza possa più facilmente arrivare alla nostra opera; se invece siamo dall’altra parte, cioè dalla parte dell’utente che cerca opere sotto licenze CC, riusciremo meglio nella nostra opera di ricerca e selezione se il licenziante ha a suo tempo applicato la licenza all’opera osservando tutte le cautele tecniche del caso. [30] Come si può ben intuire, le considerazioni che seguono sono riferibili unicamente ad opere pubblicate in versione digitale e diffuse attraverso Internet; dunque non riguardano opere pubblicate unicamente su supporti materiali. Esistono vari modi per pubblicare e diffondere i file delle vostre opere in rete, alcuni che richiedono una certa dimestichezza e consapevolezza del mezzo telematico, altri più semplici ed intuitivi; inoltre, di recente, con l’avvento del cosiddetto “web 2.0”, sono nati diversi servizi che offrono una serie integrata di possibilità (dallo spazio web su cui ospitare i file, a processi di tagging e licensing più avanzati). Non è possibile, ovviamente, fornire una panoramica completa di tutti i servizi disponibili attualmente con le rispettive modalità di funzionamento; ci limiteremo dunque a chiarire alcuni principi di base e ad analizzare i servizi più diffusi, rimandando ad altre fonti per un approfondimento degli aspetti peculiari. [31] ______________________ 30- Lo stesso sito italiano di Creative Commons (cioè www.creativecommons.it) ha una home page piuttosto semplice, strutturata proprio in due grandi sezioni principali: “cerca” e “pubblica”. 31- In appendice si riporta una traduzione italiana della pagina del sito Creative Commons intitolata “How to publish”, cioè “Come pubblicare”. a.
Pubblicare opere sotto licenze Creative Commons sul proprio sito web
Se
dalla home-page del sito italiano Creative Commons clicchiamo sul
grosso tasto “pubblica” veniamo subito reindirizzati al processo di
scelta e applicazione delle licenze di cui abbiamo parlato
dettagliatamente.Come già visto, a livello tecnico, questo processo mira a fornirci dei metadati identificativi della licenza da noi scelta. Inserendo queste righe di codice nella struttura html della nostra pagina web, vedremo comparire in calce alla pagina stessa il classico disclaimer e il bottone con il link al Commons deed della licenza. Quindi, se ipotizziamo di voler pubblicare un filmato sotto licenza CC e di avere già un nostro sito web, non dobbiamo fare altro che: creare un’apposita pagina web, inserirvi il file video, visualizzarela pagina in “modalità codice”, copiare (con il classico comando “ctrl-c”, o su Macintosh “command-c”) le righe di metadati fornite alla fine del procedimento di scelta della licenza, incollare (con il classico comando “ctrl-v”, o su Macintosh “command-v”) i metadati nella parte finale del codice html, prima delle parole “</body></html>”. Questo procedimento, basato su un sistema denominato in termini tecnici Resource Description Framework (RDF) [32], vale indistintamente per tutti i tipi di opere poiché agisce non direttamente sul file dell’opera ma sul codice della pagina web che ospita il file. ______________________ 32- «Il Resource Description Framework (RDF) è un framework per la descrizione della conoscenza nel web. Esso è stato specificatamente creato, secondo una raccomandazione del W3C, per la descrizione dei metadati relativi alle risorse. Questo framework è una delle proposte che sono alla base del cosiddetto web semantico e permette la condivisione di informazioni sul web.» Tratto dalla voce “Resource Description Framework” dell’enciclopedia libera Wikipedia: cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework. b.
Utilizzare l’applicativo CCPublisher
Se
invece di taggare la pagina web che conterrà le nostre opere vogliamo
inserire i metadati direttamente nei file, possiamo utilizzare un
apposito applicativo realizzato da alcuni informatici del Progetto
Creative Commons e reso disponibile per sistemi operativi Windows,
MacOS X e Linux: questo piccolo software si chiama CC Publisher [33] ed
è stato pensato per taggare file audio e file video con le informazioni
relative alle licenze Creative Commons.In sostanza, avviando l’applicativo è possibile importare in esso i file audio e video che vogliamo licenziare; una volta importati, il software ci chiede di inserire le informazioni relative alle opere (autori, interpreti, anno di pubblicazione, etc.); infine ci guida alla scelta della licenza Creative Commons più adeguata e automaticamente incorpora i relativi metadati all’interno del file. Maggiori informazioni sull’uso dell’applicativo CC Publisher in campi specifici sono disponibili in un apposito tutorial disponibile sul sito di Creative Commons all’indirizzo http://wiki.creativecommons.org/CcPublisher. ______________________ 33- CC Publisher è rilasciato a sua volta sotto la più diffusa licenza copyleft per software, cioè la GNU GPL, ed è scaricabile liberamente al sito http://wiki.creativecommons.org/CcPublisher. c.
Pubblicare opere sotto licenze Creative Commons attraverso siti specializzati
Diverso
è invece il discorso per coloro che non dispongono di un sito web
gestito in autonomia o che, per scelta, vogliono utilizzare servizi
specifici per la pubblicazione online di contenuti con licenze di
libera distribuzione. Negli ultimi anni ne sono nati molti e tutti
hanno continuato ad implementare la loro capienza ed usabilità. La
caratteristica comune di tutti questi servizi è quella di cercare di
favorire e semplificare l’applicazione di licenze Creative Commons alle
opere in essi contenute. Infatti, oltre a prevedere lo spazio web
gratuito per caricare i propri file, offrono una procedura intuitiva e
veloce per poter scegliere ed apporre le licenze. Una volta seguita
correttamente la procedura proposta per l’upload e il licensing,
vedremo i nostri file inseriti in questi grandi archivi virtuali e
contraddistinti da appositi disclaimer e bottoni con il richiamo alla
licenza scelta.Pur senza la pretesa di fornire una panoramica completa, citiamo i più importanti: – Internet archive (www.archive.org): immenso archivio generalista con contenuti di ogni tipo, che permette di applicare varie licenze di libera distribuzione oltre alle Creative Commons; – Soundclick (www.soundclick.com): sito specializzato in contenuti musicali, nel quale è possibile optare per una licenza copyright a pagamento o una licenza Creative Commons; – SpinXpress (www.spinxpress.com): sistema integrato che, oltre a fungere da archivio di contenuti (audio, video e immagini) rilasciati sotto licenze Creative Commons, favorisce un’opera di collaborazione creativa fra i vari soggetti coinvolti; – Jamendo (www.jamendo.com): sito web specializzato in contenuti musicali che richiede obbligatoriamente l’applicazione di una licenza Creative Commons; – Flickr (www.flickr.com): immenso archivio di immagini con cui è possibile segnalare l’applicazione di una licenza Creative Commons al proprio album fotografico. – Blogger (www.blogger.com): servizio di weblog che consente l’applicazione di una licenza Creative Commons al proprio blog. Per maggiori dettagli sul funzionamento dei singoli servizi, si consiglia di navigare nei rispettivi siti web. d.
Pubblicare opere sotto licenze Creative Commons attraverso programmi di file-sharing
Infine,
resta sempre l’ipotesi dei programmi di file-sharing, come ad esempio
Emule, Bittorrent, Gnutella con i quali già condividiamo file di altro
genere. Possiamo quindi diffondere le nostre opere anche inserendo i
relativi file nella cartella di condivisione del nostro programma; in
questo modo coloro che saranno connessi alla stessa rete “peer-to-peer”
potranno visualizzare i nostri file. Alcuni di essi hanno anche
un’opzione di ricerca per individuare file contenenti metadati RDF; e
se vogliamo rendere ancora più visibile agli utenti il fatto che
l’opera sia licenziata in Creative Commons, possiamo scriverlo anche
nel nome del file, eventualmente utilizzando le più comuni
abbreviazioni (ad esempio “CC by-nc-sa” per segnalare un’opera sotto
licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi
allo stesso modo).Se dalla home-page di www.creativecommons.it clicchiamo su “cerca” veniamo immediatamente reindirizzati all’indirizzo web http://search.creativecommons.org, dove si trova la pagina ufficiale realizzata da Creative Commons per la ricerca di opere con licenza CC. Non è altro che un motore di ricerca impostato per essere sensibile ai famosi metadati identificativi delle licenze. É possibile quindi inserire una o più parole chiave nel campo di ricerca e anche specificare il tipo di uso che vogliamo fare dell’opera spuntando le due opzioni sulla destra, e cioè: 1) cerca opere che si possano usare a scopi commerciali; 2) cerca opere che si possano modificare, adattare, sviluppare. Dalla stessa pagina, per chi preferisce, è possibile utilizzare anche i motori di ricerca di Google e Yahoo, impostando una ricerca specificamente mirata a contenuti con licenza Creative Commons. ![]() Infine, possiamo compiere una ricerca in modo ancor più immediato attraverso alcune versioni del browser Mozilla Firefox, che riportano in alto a destra, di fianco all’indirizzo web, un piccolo campo di ricerca. Cliccando sulla tendina (che come opzione di default solitamente riporta la “G” di Google) troviamo infatti il simbolo con la doppia C di Creative Commons. APPENDICE
I
I "COMMONS DEED" DELLE LICENZE ITALIANE Riportiamo in questa sezione i link ai Commons deed delle licenze 2.5 italiane. Attribuzione: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/ Attribuzione - Condividi allo stesso modo: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/ Attribuzione - Non opere derivate: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/it/ Attribuzione - Non commerciale: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/ Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/ Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ APPENDICE
II
COME FUNZIONA Versione italiana del fumetto “How it works” ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Paragrafo tratto dal libro “Capire il copyright” di Simone Aliprandi [34] 1. La nascita "automatica" dei diritti Generalmente, la prima domanda che si pone chi vuole tutelare un prodotto della sua creatività è: “come faccio ad ottenere i diritti sulla mia opera?”. Purtroppo questo è uno degli aspetti su cui si crea facilmente confusione, dato che nell’immaginario comune l’acquisizione dei diritti d’autore si perfeziona attraverso una non ben specificata formalità, come può essere il deposito dell’opera alla SIAE. Il diritto d’autore, a differenza del brevetto (che appunto richiede una registrazione presso appositi uffici), è per così dire “automatico”: l’autore acquisisce il complesso dei diritti sull’opera con la semplice creazione della stessa1. Ciò è cristallizzato nell’art. 2576 cod. civ. che si riporta (e che riprende pedissequamente l’art. 6 della L. 633/41): Art. 2576 cod. civ. (e art. 6 Legge 633/1941) «Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.» A nulla rileva dunque l’intervento della SIAE o di altri fantomatici organi certificatori. Un’opera dell’ingegno che mostra alcuni requisiti minimi per essere considerata tale, è soggetta fin da subito alla tutela prevista dal diritto d’autore per la sua tipologia di opera; e il suo creatore acquisisce su di essa tutti i diritti-poteri previsti dalla legge. A dire il vero, la legge sul diritto d’autore prescrive all’art. 105 l’onere di depositare una copia dell’opera in un apposito ufficio istituito presso la presidenza del Consiglio; ma subito dopo (all’art. 106) precisa che l’omissione di tale formalità non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore. 2. La paternità dell'opera e la questione della prova Dunque il problema sussiste più che altro dal punto di vista della prova della paternità dell’opera e del momento della sua creazione. In pratica, ciò che può richiedere un procedimento formale è la certificazione che il signor Mario Rossi ha creato nella tale data l’opera XYZ, in modo che nessun altro possa vantare la paternità sull’opera da quel momento in poi. Ma non è che i diritti in capo all’autore sussistono solo dal momento di questa certificazione, perché – come già detto – essi esistevano già dal momento della creazione. È una questione solo di natura probatoria, allo scopo di difendersi da eventuali pretese altrui o abusi relativi alla paternità di quell’opera. In sostanza, quello di cui deve preoccuparsi l’autore di un’opera per poter esercitare i suoi diritti è riuscire eventualmente a dimostrare di possedere legittimamente un esemplare dell’opera in una data certa (anteriore a quella di qualunque altro pretendente). I metodi per provare l’esistenza di un’opera in una data certa sono vari: pubblicarla all’interno di una edizione periodica (un giornale, una rivista), depositarla presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare alcuni tipi di documenti (si veda l’esempio di una tesi di laurea che viene conservata per un certo numero di anni negli archivi dell’università), depositarla presso un apposito ufficio della SIAE o presso altri enti specializzati, depositarla presso un notaio, fare in modo che vi venga apposto un timbro postale. C’è da dire poi che l’avanzamento delle tecnologia digitali sta portando forti cambiamenti anche in quest’ambito, soprattutto grazie ai sistemi di firma digitale certificata, come disciplinata dal D.P.R. 445 del 2000, da cui derivano i sistemi di timestamping (marca temporale) e di e-mail certificata (che a tutti gli effetti sostituisce la raccomandata, garantendo anche l’integrità dei file allegati). Si tratta di aspettare ancora pochi anni, quando i meccanismi digitali di riconoscimento e sottoscrizione saranno a pieno regime (cioè sufficientemente diffusi) e gran parte di questi problemi verrà risolta. Una precisazione: tutti questi meccanismi di certificazione (siano essi quelli tradizionali o quelli digitali) non dichiarano che il signor Mario Rossi ha effettivamente creato l’opera “XYZ”, ma solamente che il signor Mario Rossi ha dimostrato di essere in possesso di un esemplare dell’opera XYZ in una tale data. In effetti – a pensarci bene – se ci presentiamo da un notaio con uno spartito musicale sostenendo di esserne gli autori, egli non può far altro che certificare che ci siamo presentati nel suo studio il tal giorno alla tal ora e abbiamo depositato alcuni spartiti musicali. Il notaio non può certificare altre informazioni, poiché non ha modo di verificare se quello spartito è davvero frutto della nostra creatività o se abbiamo semplicemente trascritto un brano di Mozart, o – ancora peggio – abbiamo plagiato l’opera di un nostro compagno di orchestra. Qui però siamo nella sfera dell’illecito penale di chi falsamente si professa autore di un’opera altrui: situazione che esamineremo a suo tempo [35] e che comporta particolari sanzioni. Dal punto di vista del puro diritto d’autore, la legge italiana aggira ogni problema compiendo quella che nel gergo giuridico è chiamata presunzione e confermando che la questione si sposta più che altro sul versante probatorio: Art. 8 della Legge 633/1941 (comma I) «È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione, dell’opera stessa.» ______________________ 34- Il libro è interamente disponibile in versione digitale al sito www.copyleft-italia.it/libro3. 35- Si vedano i capitoli successivi del libro “Capire il copyright”. Traduzione italiana della pagina web http://wiki.creativecommons.org/Before_Licensing [36] Assicuratevi che la vostra opera possa cadere sotto licenza Creative Commons Le licenze Creative Commons si applicano alle opere protette da copyright. In linea generale, le opere protette da copyright sono: libri, scritti, siti web, appunti, blog e ogni altra forma di scritto; fotografie e altre immagini visive; film, video game e altri documenti video; composizioni musicali, registrazioni sonore e altre opere audio. Le licenze Creative Commons non si applicano invece a idee, informazioni di fatto o altre cose che non sono protette da copyright. Assicuratevi di averne i diritti Prima di applicare una licenza Creative Commons ad un’opera, dovete assicurarvi di avere il potere di farlo. Questo significa che dovete accertarvi che la persona che detiene il copyright sull’opera è d’accordo a rendere disponibile l’opera sotto una licenza Creative Commons (sempre che questa persona non siate direttamente voi). Se siete voi l’autore dell’opera, allora siete probabilmente il titolare del copyright e di conseguenza potete licenziare l’opera come meglio desiderate. Se avete realizzato l’opera in seguito ad un incarico contrattuale, dovete controllare i termini di quell’accordo per vedere se i diritti sull’opera non sono stati preventivamente trasferiti a qualcun altro. Se state utilizzando anche opere preesistenti realizzate da altre persone (sebbene quelle opere siano di pubblico dominio e perciò non sia richiesto il permesso di nessuno) o lavorando assieme ad altre persone nella produzione di qualcosa, dovete assicurarvi di avere un chiaro ed esplicito permesso di applicare una licenza Creative Commons all’opera finale (nonostante il vostro mero uso di opere preesistenti sia lecito e dunque non siano richieste autorizzazioni a tal fine). Ovviamente, se state utilizzando un’opera che è già licenziata Creative Commons allora ne avrete anche i diritti, purché il vostro uso sia conforme ai termini della licenza! Assicuratevi di aver compreso come funzionano le licenze Creative Commons Le licenze Creative Commons sono basate sul dritto d’autore e si applicano a tutte le opere che la legge considera tutelabili dal diritto d’autore; come si è già sottolineato, da ciò deriva che per cogliere appieno il loro funzionamento è necessario aver ben presenti i fondamenti del diritto d’autore. Ci sono vari modi per auto-informarsi a riguardo; altrimenti esistono gli appositi consulenti specializzati. Che fare se cambio idea sulla licenza applicata? Questo è un punto molto importante. Le licenze Creative Commons sono in un certo senso irrevocabili: ciò significa che non potete impedire a qualcuno, il quale abbia ottenuto la vostra opera sotto una licenza Creative Commons, di usare l’opera secondo i termini di quella licenza. Certamente potete smettere di offrire la vostra opera sotto licenza Creative Commons in ogni momento, ma questo non intaccherà i diritti relativi alle copie della vostra opera che sono già in circolazione sotto una licenza Creative Commons. Per questo dovete valutare con attenzione quando scegliete una licenza Creative Commons, per essere sicuri di accettare volentieri che le persone si servano della vostra opera conformemente ai termini della licenza, anche se in un futuro bloccherete la diffusione dell’opera. Siate chiari (con voi stessi prima ancora che con gli altri) su cosa intendete specificamente licenziare Dovete essere specifici su cosa esattamente andate a licenziare nel momento in cui applicate la licenza Creative Commons alla vostra opera. Dovreste riflettere esattamente circa quali elementi della vostra opera intendete licenziare. Per esempio, nel caso di un sito web, volete licenziare solo il testo e le immagini? Oppure anche il foglio di stile o il codice che rende operativo il sito? Allo stesso modo, se rendete disponibile sotto licenza Creative Commons della musica da scaricare sul vostro sito, la licenza si applica alla composizione musicale e alla registrazione sonora o anche ad ogni altra illustrazione e grafica del vostro sito? Fate parte di qualche “collecting society”? Se sì, vi autorizza a licenziare le vostre opere sotto Creative Commons? È necessario che verifichiate questa situazione con la società. Attualmente molte collecting societies (come ad esempio in Australia, Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi) prevedono un trasferimento di diritti dalla vostra persona in capo alla società, per tutte le vostre opere presenti e future; ed essa li gestisce per voi (così da diventare in sostanza l’effettivo titolare di questi diritti). Di conseguenza, se siete già membri di una collecting society in una di queste giurisdizioni, potreste non avere titolo per licenziare in autonomia la vostra opera con una licenza Creative Commons poichè i diritti necessari non fanno capo a voi ma alla società. Creative Commons sta collaborando con le collecting societies in quelle giurisdizioni dove questo problema è presente, al fine di cercare di trovare una soluzione che metta i creatori d’opera in grado di godere dei benefici che entrambi i sistemi offrono. ______________________ 36- Opera rilasciata con una licenza Creative Commons Attribution 3.0, il cui testo integrale è disponibile alla pagina web http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode. APPENDICE V
COME PUBBLICARE Traduzione italiana della pagina web http://wiki.creativecommons.org/HOWTO_Publish APPENDICE
VI
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